Art. 5.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «albo».
      2. All'albo possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati europei.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
      4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo, le azioni o quote delle società devono essere rese nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
      5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,

 

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n. 575, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
      6. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nella Unione europea o in altri Paesi esteri.